BONUS INPS Lavoratori dello Spettacolo, art. 10 Decreto legge Sostegni (DL 41/2021)

È online (www.inps.it) la domanda per la “nuova indennità omnicomprensiva DL 41/2021” di euro 2.400 a favore dei lavoratori dello spettacolo, da presentarsi entro il 31 maggio 2021.

Coloro che anche a seguito del riesame della domanda abbiano beneficiato della precedente indennità (artt. 15 e 15 bis DL 137/2020) non devono ripresentare domanda per il nuovo contributo, che sarà erogato direttamente dall’INPS.
Coloro che non abbiano presentato domanda per la precedente indennità (artt.15 e 15 bis DL 137/2020) o la cui domanda risulti respinta, devono presentare domanda per il nuovo contributo.

Possono beneficiare del nuovo contributo:

  • i lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi ed un reddito non superiore a 75.000 euro nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 21 marzo 2021;
  •  i lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi ed un reddito non superiore a 35.000 euro nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 21 marzo 2021.

 La “nuova indennità omnicomprensiva DL 41/2021” è incompatibile con il Reddito di Emergenza 2021 ove richiesta dallo stesso nucleo familiare e potrà essere corrisposta, fino al suo ammontare, direttamente come importo integrativo del Reddito di Cittadinanza. 

Non accedono al nuovo contributo i soggetti titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 23 marzo 2021 o i soggetti titolari, alla data del 24 marzo 2021, di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs. n. 81/ 2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

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